PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea).

      1. Al fine di sostenere l'apparato produttivo delle piccole imprese, con particolare riferimento al mantenimento dell'occupazione, è istituito il Fondo per il sostegno alle piccole imprese in stato di difficoltà temporanea, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
      2. Ai fini della presente legge, si definiscono piccole imprese le imprese con un numero di dipendenti inferiore a quindici.

Art. 2.
(Soggetti beneficiari).

      1. Possono accedere agli interventi del Fondo le piccole imprese che versano in uno stato di transitoria difficoltà ai sensi dell'articolo 3, qualora vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa e ricorrano i seguenti ulteriori requisiti:

          a) l'impresa risulti regolarmente iscritta al registro delle imprese;

          b) l'impresa sia in regola con i versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi obbligatori nei confronti dei propri dipendenti;

          c) l'impresa e i suoi amministratori siano in regola con la certificazione antimafia;

 

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          d) gli amministratori dell'impresa non siano stati in precedenza dichiarati falliti;

          e) l'impresa non abbia già usufruito di altri aiuti di Stato concessi ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis.

      2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda volta al riconoscimento dello stato di difficoltà temporanea dell'impresa e devono essere mantenuti per tutto il periodo di durata di tale stato, a pena della revoca del contributo erogato, ai sensi dell'articolo 7.

Art. 3.
(Dichiarazione dello stato di difficoltà temporanea).

      1. La domanda volta al riconoscimento dello stato di difficoltà temporanea dell'impresa è presentata alla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente che, ai fini della valutazione della medesima domanda, è integrata da un rappresentante della competente direzione provinciale del lavoro e, qualora ne facciano richiesta, dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.
      2. La domanda di cui al comma 1 è corredata dalla seguente documentazione:

          a) lo stato patrimoniale e il conto dei profitti e delle perdite dell'impresa relativi all'ultimo esercizio finanziario;

          b) l'andamento dell'indebitamento alla data di presentazione della domanda;

          c) una relazione contenente il piano economico-finanziario per la ristrutturazione dell'impresa e la descrizione delle possibili conseguenze economiche e sociali derivanti dall'eventuale cessazione dell'attività.

 

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      3. Alla domanda di cui al comma 1 deve, altresì, essere allegata una dichiarazione con la quale l'imprenditore si impegna, in caso di concessione dei contributi previsti dalla presente legge, a salvaguardare per tutto il periodo di difficoltà i livelli occupazionali dell'impresa esistenti alla data di presentazione della domanda, anche, eventualmente, attraverso la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo pieno in contratti di lavoro a tempo parziale. Il mancato rispetto dell'impegno assunto ai sensi del presente comma comporta la revoca del contributo ai sensi dell'articolo 7.
      4. Entro un mese dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, integrata ai sensi del medesimo comma 1, ove ne riscontri i presupposti, dichiara lo stato di difficoltà temporanea dell'impresa, definendo, altresì, le date di inizio e di fine del periodo di crisi.
      5. Lo stato di difficoltà temporanea dell'impresa non può avere durata superiore a tre anni.

Art. 4.
(Ammontare del contributo).

      1. L'ammontare del contributo che può essere concesso a valere sulle risorse del Fondo a ogni impresa per la quale sia stato dichiarato lo stato di difficoltà temporanea è pari al 30 per cento del totale dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi obbligatori pagati dall'impresa nei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 5.
(Modalità di gestione del Fondo).

      1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare da emanare

 

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entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce:

          a) le modalità e i termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 1;

          b) i criteri di priorità da applicare nell'accoglimento delle domande nonché la fissazione di eventuali riserve in favore di imprese appartenenti a determinati settori o aventi determinati requisiti;

          c) le modalità di gestione delle risorse eventualmente non utilizzate ai fini della concessione dei contributi;

          d) le misure necessarie per garantire il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Art. 6.
(Limiti dell'intervento).

      1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della disciplina in materia di aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, ferma restando l'applicazione dei regolamenti e delle direttive comunitarie relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori che prevedono una disciplina più restrittiva rispetto a quella della presente legge o del citato regolamento (CE) n. 69/2001.

Art. 7.
(Revoca del contributo).

      1. Ferme restando le disposizioni penali previste in materia, qualora successivamente all'erogazione del contributo previsto all'articolo 4 sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge ai fini della sua concessione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone la revoca del contributo stesso e

 

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procede al recupero coattivo delle somme eventualmente già corrisposte, rivalutate in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati e maggiorate degli interessi legali dal momento dell'erogazione a quello della restituzione, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei maggiori danni.

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'articolo 1 in relazione alla dotazione iniziale del Fondo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina annualmente alle finalità di cui alla presente legge una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse disponibili del medesimo Fondo per l'occupazione per interventi in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.